Per accedere al servizio, assicurati di avere:
IN CASO DI PRIMA EMISSIONE, TI SERVE:
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Verbale della commissione medica integrata ai sensi dell'art. 4 Legge 35/2012, ovvero certificato rilasciato dall'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria locale, che attesti la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il rilascio del contrassegno ai sensi dell'art. 381 commi 2 e 3 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada (DPR 16/12/1992 n. 495) in combinato disposto con il DPR 503 del 24/7/1996, come modificato dal DPR 30/07/2012 n. 151 (capacità sensibilmente ridotta di deambulazione, oppure la cecità totale o la condizione di non vedente (con residuo visivo non superiore a 1/10)- Due foto recenti a colori, formato tessera, dell'avente diritto
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEE:
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anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate a seguito di certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza. La validità del contrassegno temporaneo coincide con quella indicata sul certificato di invalidità temporanea. Se l'ufficio dell'Azienda sanitaria locale non segnala alcun termine relativo alla validità, il certificato è valido 5 anni.- Per i contrassegni temporanei (validità inferiore a 5 anni) 2 marche da bollo da Euro 16,00
- SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE)